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NORME REGOLATRICI
1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Attestato di idoneità).
Le visite mediche per la certificazione dell'idoneità al volo da diporto o sportivo debbono essere effettuate prima dell'inizio dell'attività preparatoria. I piloti di aeromobili, alianti, elicotteri, che, per l'esercizio dell'attività turistica o professionale, abbiano già superato la prescritta visita medica, sono esonerati dagli obblighi previsti dal presente capo.
L'idoneità psico-fisica necessaria per svolgere attività di volo da diporto o sportivo può essere certificata da un istituto medico legale dell'Aeronautica militare, da una unità sanitaria locale, da un medico militare dell'A.M., da un medico specializzato in medicina dello sport, ovvero in medicina aeronautica e spaziale.
I requisiti minimi richiesti per il rilascio del certificato d'idoneità, di cui all'art. 14, sono i seguenti:
• a) visus non inferiore a 5/10 per ciascun occhio raggiungibili anche con l'uso di lenti correttive. Verificandosi questa ultima ipotesi, il certificato dovrà farne menzione e l'uso delle lenti durante il volo s'intenderà obbligatorio;
• b) campo visivo e senso stereoscopico normali;
• c) capacità di percepire i colori per trasparenza;
• d) capacità di percepire la voce ordinaria di conversazione, da ciascun orecchio ad una distanza non inferiore a due metri, volgendo le spalle all'esaminatore;
• e) funzione vestibolare normale;
• f) assenza di anomalie psico-fisiche incompatibili con l'esercizio dell'attività di volo da diporto o sportivo.