Gli ULM vengono pilotati da persone in possesso del "brevetto per il volo ultraleggero", che in realtà si chiama "Attestato di Volo da Diporto o Sportivo" (VDS). La legge che regola il volo ultraleggero è la Legge n° 106 del 25 Marzo 1986 e successivi decreti.
L'ente incaricato per la gestione e il controllo di questa attività di volo, è L'Aero Club d'Italia.
Riassumiamo di seguito, le regole che disciplinano il volo VDS con ULM, affinchè il comune visitatore, possa capire quali siano le norme che disciplinano questo tipo di volo:
- Attestato di volo VDS:
viene rilasciato all'interessato, previo corso di pilotaggio sostenuto presso una scuola VDS certificata dall'Aero Club d'Italia.
- Caratteristiche velivolo:
Posti a bordo compreso il pilota n° 2. Peso massimo al decollo (include il peso reale nel momento in cui il velivolo si separa dal suolo) per velivoli monoposto non superiore ai 300 Kg. (350 per anfibi e idrovolanti), per velivoli biposto, il peso non deve superare i 450 Kg. (500 per anfibi e idrovolanti). Sia per il biposto che per il monoposto, la velocità di stallo (quella minima per cui un velivolo si sostenga in volo), non deve essere superiore ai 65 Km/h.
- Obblighi del casco:
Durante il volo su tutti gli ultraleggeri è obbligatorio indossare il casco protettivo di tipo rigido adeguato all'attività.
- Volo in biposto:
È consentito l'uso del biposto a: Istruttori, piloti con brevetto di pilota privato valido, piloti con almeno 30 ore di volo come responsabile ai comandi e superamento di apposito esame.
- Uso delle aree per decollo ed atterraggio.
Si può decollare ed atterrare utilizzando qualsiasi area idonea con il consenso del proprietario dell'area. Per operazioni in prossimità o su aeroporti civili , occorre apposita autorizzazione.
- Limiti alle operazioni di volo.
Lavoro aereo, lancio di oggetti (volantini ecc.), traino striscioni pubblicitari.
E' stato eliminato il divieto di oltrepassare il confine italiano. Si può volare in tutto il territorio dello Stato Europeo (il limite di volo a 4 km dal confine, è stato eliminato dalla legge 24 aprile 1998, n.128 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee" - legge comunitaria 1995/97- art.22 comma 20-, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n.88/L del 7 maggio 1998).
- Identificazione degli apparecchi.
Per poter volare, i velivoli devono essere muniti di targa metallica con il numero di identificazione rilasciato dall'AeCI. Lo stesso numero deve essere riportato sulla parte inferiore dell'ala con lettere, ciascuna, della misura minima di cm 30x15, dal colore contrastante. Tutti i documenti di identificazione devono essere tenuti a bordo.
Modifiche alla struttura e i passaggi di proprietà devono essere comunicati all'AeCI.
- Norme di circolazione.
Si può volare dall'alba al tramonto; altezza massima dal terreno 500 piedi (150 metri circa)nei giorni feriali. Il Sabato ed i festivi altezza massima 1000 piedi (300 metri circa) ; distanza da aeroporti non ubicati entro ATZ : 5 Km. Per altezza massima si considera quella misurata rispetto al punto più alto nel raggio di 3 Km.
- Assicurazione.
I velivoli devono essere coperti da assicurazione r.c. ; massimali non inferiori a 5 Milioni di euro per la responsabilità civile Terzi.